Art. 10.
(Disposizioni transitorie).

      1. Per gli autoveicoli iscritti nei registri riconosciuti ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.